Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri in carica (c.f. n. 80188230587)  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, c.f.  n.  80224030587,
n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento  degli  atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - presso i cui uffici domicilia in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro Provincia Autonoma di Trento,  (c.f.  n.  00337460224)  in
persona del Presidente in carica pro  tempore,  con  sede  in  piazza
Dante n. 15 c.a.p. 38122 Trento; 
    Per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.
1, comma 4 e dell'art. 2 comma 3 della legge della Provincia Autonoma
di Trento del 30 novembre 2020, n. 13 (pubblicata nel B.U.R.  del  30
novembre 2020) recante  «Modificazioni  della  legge  provinciale  23
marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3,  in
materia  di  contratti  pubblici,   e   modificazioni   della   legge
provinciale  30  dicembre  2014,  n.  14,  in  materia   di   imposta
immobiliare semplice (IMIS)» per contrasto con gli articoli 4, 8 e  9
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» in relazione all'art.
117, primo comma e secondo  comma,  lettera  e)  della  Costituzione,
all'art. 95, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e
all'art. 67 della direttiva 24/2014/UE. 
    In forza della delibera assunta dal Consiglio dei ministri  nella
seduta del 21 gennaio 2021. 
    La legge della Provincia Autonoma di Trento del 30 novembre 2020,
n. 13 recante «Modificazioni della legge provinciale 23  marzo  2020,
n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in  materia  di
contratti  pubblici,  e  modificazioni  della  legge  provinciale  30
dicembre 2014, n. 14, in  materia  di  imposta  immobiliare  semplice
(IMIS)», nell'ambito dell'intervento propulsivo  diretto  ai  settori
economici  della  provincia  connesso  all'emergenza   epidemiologica
COVID-19, modifica le precedenti  leggi  provinciali  richiamate  nel
titolo della legge  che  regolano  anche  la  materia  dei  contratti
pubblici. 
    Le leggi provinciali oggetto di modifica, ovvero la n. 2  del  23
marzo 2020 e la n. 3 del 13 maggio 2020 (la seconda contenente a  sua
volta  modifiche  alla  prima)  sono  state   oggetto   di   distinte
impugnatine da parte della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
(rispettivamente reg. ric. 50/2020 e reg.  ric.  59/2020  attualmente
pendenti) perche'  contengono  disposizioni  che  eccedono  i  limiti
fissati dal riparto delle competenze legislative tra lo  Stato  e  le
regioni a statuto speciale e  le  provincie  autonome  relative  alla
procedura  di  scelta  del  contraente  (che  rientra  nella  materia
trasversale della tutela della concorrenza, delle norme  fondamentali
delle riforme  economico-sociali,  e  dell'ordine  pubblico)  e  alla
conclusione   ed   esecuzione   del   contratto   (che    afferiscono
all'ordinamento civile), dettando quindi  una  disciplina  che  esula
dalla competenza  statutaria  speciale  delle  province  autonome  in
quanto contrasta non solo con la normativa statale, ma anche  con  le
direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni. 
    Tra le disposizioni impugnate con il ricorso di cui al reg.  ric.
50/2020 figurano: 
        l'art. 2, comma 3 della legge n. 2 del 2020 il quale  prevede
che, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di  importo
pari o superiore alla soglia  europea,  i  lavori,  i  servizi  e  le
forniture   siano   aggiudicati   con   il   criterio    dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e che l'offerta tecnica sia  valutata
sulla base di determinati elementi,  puntualmente  individuati  nella
disposizione  provinciale,  da  tradurre   in   criteri   di   natura
quantitativa  o  tabellare,  quali:  «a)  l'impegno  da   parte   del
concorrente di affidare in subappalto  l'esecuzione  di  parte  della
prestazione  a  microimprese,  piccole  e   medie   imprese   locali,
specificando per  ogni  subcontratto  le  prestazioni  affidate  e  i
nominativi dei singoli subappaltatori;  resta  fermo  il  divieto  di
frazionare fra piu' operatori economici il subappalto di una medesima
lavorazione o prestazione omogenea,  come  individuata  nel  progetto
messo in gara, anche tramite lo strumento delle WBS - work  breakdown
structure; b) l'impegno da parte  del  concorrente  ad  acquisire  le
forniture  necessarie   per   l'esecuzione   della   prestazione   da
microimprese,  piccole  e  medie  imprese  locali,   specificando   i
nominativi dei singoli fornitori; c) per le prestazioni  affidate  in
subappalto, l'impegno del concorrente a praticare  il  minor  ribasso
rispetto  all'elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara,  al  fine  di
assicurare la qualita' nell'esecuzione del contratto.»; 
        l'art. 3, comma 3, della legge provinciale n. 2 del  2020  il
quale, intervenendo sulle procedure di appalto dei lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia europea, stabilisce che «gli appalti di
lavori pubblici di importo superiore a quello previsto dall'art.  16,
comma 3, della  legge  provinciale  di  recepimento  delle  direttive
europee in materia di contratti pubblici 2016 sono aggiudicati con il
criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  secondo  i
criteri previsti dall'art. 2, comma 3, di questa legge». 
    Le suddette disposizioni della legge provinciale n. 2  del  2020,
oggetto  delle  precedenti   impugnative,   sono   state   modificate
rispettivamente dall'art. 1, comma 4 e dall'art.  2,  comma  3  della
legge provinciale n. 13 del 2020. 
    Tali norme modificative vengono impugnate per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. - Illegittimita' dall'art. 1, comma 4 della legge della  Provincia
Autonoma di Trento n. 13 del 30 novembre 2020 per contrasto  con  gli
articoli 4, 8 e 9 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972,  n.  670  «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige» in relazione  all'art.  117,  primo  comma  e  secondo  comma,
lettera e) della Costituzione,  all'art.  95,  comma  6  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50  e  all'art.  67  della  direttiva
24/2014/UE 
    L'art. 1, comma 4 della legge provinciale n. 13 del 2020 modifica
il citato art. 2, comma 3 della  legge  provinciale  n.  2  del  2020
disponendo che le parole: «I lavori sono aggiudicati con il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e l'offerta  tecnica  e'
valutata sulla base dei  seguenti  elementi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Nei lavori l'offerta tecnica puo'  essere  valutata  anche
sulla base di uno o piu' dei seguenti elementi». 
    L'art. 2, comma 3 della legge provinciale n. 2/2020,  cosi'  come
modificato dalla norma in epigrafe, dispone quindi che, nelle ipotesi
di   esercizio   del   criterio   di   aggiudicazione    dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  l'offerta  tecnica  possa  essere
valutata sulla base degli  elementi  individuati  nella  disposizione
stessa, da tradurre in criteri di natura  quantitativa  o  tabellare.
Tale  previsione  continua  a   discostarsi,   come   la   precedente
formulazione, dalle norme statali e comunitarie (art.  95,  comma  6,
decreto legislativo  n.  50/2016  e  art.  67  direttiva  24/2014/UE)
secondo cui i  criteri  di  valutazione  dell'offerta  devono  essere
criteri  oggettivi,  quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Al riguardo gli  elementi
di  valutazione  individuati,  quali  gli  «impegni»  elencati  nelle
lettere a), b) e c), non soddisfano detti requisiti  di  oggettivita'
attinenti agli aspetti qualitativi, ambientali o sociali. 
    Pertanto, la novella, che si riduce all'inserimento  del  termine
«anche», non apporta  alcuna  modifica  sostanziale  alla  precedente
formulazione normativa  e  nulla  cambia,  rispetto  alla  previsione
antecedente, riguardo alla  facolta'  della  stazione  appaltante  di
applicare una disciplina difforme da quella prevista dal  codice  dei
contratti  pubblici  e  dalla  normativa  europea.  La  modifica  non
consente,  quindi,  di   superare   i   profili   di   illegittimita'
costituzionale relativi alla norma modificata per i quali e'  pendete
il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale reg. ric. n. 50 del 2020
e che qui si ripropongono. 
    Anche la nuova norma provinciale contrasta con l'art.  95,  comma
6,  decreto  legislativo  n.  50/2016  e  con  l'art.  67   direttiva
24/2014/UE secondo i quali  i  criteri  di  valutazione  dell'offerta
devono essere oggettivi, come gli aspetti qualitativi,  ambientali  o
sociali,  connessi  all'oggetto  dell'appalto.  Al   contrario,   gli
elementi di valutazione individuati nella norma in esame - quali  gli
«impegni» elencati nelle lettere a), b)  e  c)  -  non  soddisfano  i
suddetti   requisiti   di   oggettivita'   attinenti   agli   aspetti
qualitativi, ambientali o sociali. 
    Per quanto riguarda  in  particolare  l'impegno  sub  a)  (ovvero
«l'impegno  da  parte  del  concorrente  di  affidare  in  subappalto
l'esecuzione di parte della prestazione  a  microimprese,  piccole  e
medie  imprese  locali»)  si  richiama  la   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 440 del 2006, in cui si legge che la Corte «ha gia'
avuto occasione di affermare che «discriminare le imprese sulla  base
di un elemento  di  localizzazione  territoriale»  contrasta  con  il
principio di eguaglianza, nonche' con il principio in base  al  quale
la  regione  «non  puo'  adottare  provvedimenti  che  ostacolino  in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose  fra
le regioni»  e  «non  puo'  limitare  il  diritto  dei  cittadini  di
esercitare in  qualunque  parte  del  territorio  nazionale  la  loro
professione, impiego o lavoro» (art.  120,  secondo  e  terzo  comma,
della Costituzione) (sentenza n. 207 del 2001).  Da  tale  principio,
«che vincola anche le regioni a statuto speciale», e che  piu'  volte
e'   stato   ritenuto   applicabile   all'esercizio   di    attivita'
professionali ed economiche (sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del  1961,
n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362 del  1998),  discende  anche
«il divieto per i legislatori  regionali  di  frapporre  barriere  di
carattere  protezionistico  alla  prestazione,  nel  proprio   ambito
territoriale, di servizi di carattere  imprenditoriale  da  parte  di
soggetti  ubicati  in  qualsiasi  parte  del   territorio   nazionale
(nonche',  in  base  ai  principi  comunitari   sulla   liberta'   di
prestazione dei servizi, in  qualsiasi  paese  dell'Unione  europea)»
(sentenza n. 207 del 2001)». 
2. - Illegittimita' dell'art. 2, comma 3 della legge della  Provincia
Autonoma di Trento n. 13 del 30 novembre 2020 per contrasto  con  gli
articoli 4, 8 e 9 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972,  n.  670  «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige» in relazione all'art. 117, secondo  comma,  lettera  e)  della
Costituzione e all'art. 95, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 
    L'art. 2, comma 3 della legge provinciale n. 13 del 2020 modifica
l'art. 3, comma 3 della legge n. 2  del  2020  nella  parte  in  cui,
nell'ambito dell'utilizzo del  criterio  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa, richiama l'art. 2, comma 3 della  legge  n.  2  del
2020. 
    La disposizione recita: «3. Nel comma 3 dell'art. 3  della  legge
provinciale n. 2 del 2020 le parole: "Gli appalti di lavori  pubblici
di importo superiore a quello previsto dall'art. 16, comma  3,  della
legge provinciale di recepimento delle direttive europee  in  materia
di  contratti  pubblici  2016  sono  aggiudicati  con   il   criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  secondo  i   criteri
previsti dall'art. 2, comma 3, di questa legge" sono sostituite dalle
seguenti: «Per l'affidamento di  lavori  di  importo  inferiore  alle
soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro
scelta, sulla base  del  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa o del prezzo piu' basso. Se i lavori sono aggiudicati con
il criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  l'offerta
tecnica puo' essere valutata anche sulla  base  di  uno  o  piu'  dei
criteri previsti dall'art. 2, comma 3, di questa legge». 
    La novella conferma il richiamo ai criteri dell'art. 2,  comma  3
della legge provinciale 2 del 2020 in caso di utilizzo  del  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e quindi si espone  alle
stesse censure di illegittimita' sopra illustrate che  si  richiamano
anche con riguardo a tale disposizione. 
    Conclusivamente le disposizioni impugnate  investono  le  materie
trasversali della tutela della concorrenza, delle norme  fondamentali
delle riforme economico-sociali e dell'ordine pubblico, di competenza
esclusiva dello Stato, e violano i limiti della competenza statutaria
provinciale per contrasto con il codice dei contratti pubblici  (art.
95, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50)  e  con
l'art. 67 della direttiva 24/2014/UE nonche' per violazione dell'art.
117, primo comma della Costituzione (nella parte in cui  prevede  che
la legislazione  regionale  si  esercita  nel  rispetto  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento  comunitario)  e  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost., essendo invasa  la  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, competenza di cui le
norme del  codice  dei  contratti  pubblici  costituiscono  parametro
interposto. 
    Entrambe le norme impugnate eccedono i  limiti  della  competenza
statutaria fissati dagli articoli 4, 8 e 9 dello statuto speciale  di
autonomia per il Trentino-Alto Adige in quanto le province  hanno  la
potesta' di  emanare  norme  legislative,  entro  i  limiti  indicati
dall'art. 4 ovvero in  armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli  interessi  nazionali  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. 
    Si richiama la sentenza n. 411 del 2008  in  cui  codesta  Corte,
pronunciandosi su una legge di una regione  a  statuto  speciale,  ha
affermato che la disciplina degli appalti pubblici, intesa  in  senso
complessivo,  include   diversi   «ambiti   di   legislazione»,   con
conseguente interferenza fra materie di competenza statale e  materie
di competenza regionale; interferenza che, tuttavia, si  atteggia  in
modo peculiare, non realizzandosi  normalmente  in  un  intreccio  in
senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su  ogni
altra fonte normativa in relazione agli  oggetti  riconducibili  alla
competenza  esclusiva   statale;   inoltre   nella   sentenza   viene
sottolineato che  le  norme  relative  alle  procedure  di  gara  non
appartengono alla  competenza  legislativa  primaria  in  materia  di
lavori pubblici di interesse regionale e costituiscono invece oggetto
delle disposizioni del Codice dei  contratti  pubblici,  alle  quali,
pertanto, il legislatore regionale e' tenuto ad adeguarsi. 
    Si richiama altresi' la sentenza n. 263 del 2016 con cui  codesta
Corte, dichiarando illegittima la previsione di una  legge  regionale
ad autonomia  speciale,  ha  ribadito  che  la  potesta'  legislativa
regionale in materia di lavori pubblici rimane perimetrata dai limiti
derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi  generali
dell'ordinamento giuridico statale, dalle  norme  fondamentali  delle
riforme  economico-sociali  della  Repubblica   e   dagli   obiettivi
internazionali, sicche' la tutela  della  concorrenza  ex  art.  117,
comma secondo, lettera e),  della  Costituzione,  rende  evidente  la
natura di parametro interposto delle norme del Codice  dei  contratti
pubblici riempiendo di contenuto i  limiti  statutari  alla  potesta'
legislativa regionale in tema di lavori pubblici.